Art. 140.
(Uso dei DPI).

      1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 139, fornisce i DPI per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo V e alle seguenti condizioni:

          a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori DPI dell'udito;

          b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione rende obbligatorio l'uso dei DPI dell'udito da parte dei lavoratori;

 

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          c) sceglie DPI dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

          d) verifica l'efficacia dei DPI dell'udito.

      2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai DPI dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.